Progetto preliminare di zonizzazione del territorio ai sensi del D.Lgs. 155/2010
Il 15 settembre 2010 è entrato in vigore il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, recante “Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità del’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa” (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 216/2010), che introduce importanti novità nell’ambito del complesso e stratificato quadro normativo in materia di qualità dell’aria in ambiente, a partire dalla metodologia di riferimento per la caratterizzazione delle zone (zonizzazione), quale presupposto di riferimento e passaggio decisivo per le successive attività di valutazione e pianificazione.
La normativa previgente ( D.lgs 351/99, DM 60/02 di attuazione) prevedeva che le Regioni effettuassero una valutazione preliminare della qualità dell’aria al fine di suddividere il territorio in zone omogenee di concentrazione degli inquinanti indicati dal DM 60/02. La disciplina, pur introducendo l’obbligo delle Regioni di provvedere alla zonizzazione, non forniva tuttavia criteri ed indirizzi in merito alle procedure da seguire, ciò determinando risultati diversificati e disomogenei sul territorio nazionale.
La Regione Puglia, nell’ambito del Piano Regionale della Qualità dell’aria, adottato con Regolamento Regionale n. 6/2008, ha definito la zonizzazione del proprio territorio ai sensi della previgente normativa sulla base delle informazioni e dei dati a disposizione a partire dal 2005 in merito ai livelli di concentrazione degli inquinanti, con particolare riferimento a PM10 e NO2, con distinguendo i comuni del territorio regionale in funzione della tipologia di emissioni presenti e delle conseguenti misure/interventi di mantenimento/risanamento da applicare: il territorio della Puglia è stato quindi suddiviso nelle seguenti zone, delimitate dai confini amministrativi comunali:
ZONA A: comprendente i comuni i cui sono stati rilevati o stimati superamenti dei valori di legge degli inquinanti determinati dal fattore di pressione del traffico veicolare;
ZONA B: comprendente i comuni i cui ricadono impianti industriali soggetti alla noramtiva IPPC
ZONA C: comprendente i comuni i cui sono stati rilevati o stimati superamenti dei valori di legge degli inquinanti determinati dal fattore di pressione del traffico veicolare, in cui ricadono, al contempo impianti industriali soggetti alla normativa IPPC.
ZONA D: comprendente i comuni non rientranti nelle zone A, B e C.
Diversamente, la nuova disciplina, introdotta in attuazione della direttiva 2008/50/CE, definisce la zonizzazione del territorio quale “presupposto su cui si organizza l’attività di valutazione della qualità dell’aria in ambiente” e fornisce alle regioni ed alle province autonome (cui sono attribuite le principali competenze in materia) gli indirizzi,i criteri e le procedure per provvedere ad adeguare le zonizzazioni in atto a tali nuovi criteri, tramite l’elaborazione e l’adozione di un progetto di zonizzazione entro i quattro mesi successivi: ciascuna zona,o agglomerato,viene quindi classificata allo scopo di individuare le modalità di valutazione, mediante misurazioni e mediante altre tecniche, in conformità alle disposizioni dettate dal decreto stesso.
In particolare l’art. 3, lettera d), del Dlgs 155/2010 stabilisce: “la zonizzazione del territorio richiede la previa individuazione degli agglomerati e la successiva individuazione delle altre zone. Gli agglomerati sono individuati sulla base dell’assetto urbanistico, della popolazione residente e della densità abitativa. Le altre zone sono individuate, principalmente, sulla base di aspetti come il carico emissivo, le caratteristiche orografiche, le caratteristiche meteo-climatiche e il grado di urbanizzazione del territorio, al fine di individuare le aree in cui uno o più di tali aspetti sono predominanti nel determinare i livelli degli inquinanti e di accorpare tali aree in zone contraddistinte dall’omogeneità degli aspetti predominanti”.
Al fine di attuare la nuova normativa entro i tempi previsti, assicurando l’omogeneità applicativa dei nuovo criteri definiti dal decreto, il Ministero dell’Ambiente ha istituito, ai sensi dell’art. 20 dello stesso decreto legislativo, un tavolo di coordinamento tra Ministero, Regioni ed Autorità competenti in materia di applicazione del presente Decreto, ivi inclusi l’ UPI e l’ANCI, con la partecipazione di rappresentanti di ENEA, ISPRA, CNR, Istituto Superiore di Sanità.
Il tavolo si è riunito più volte nel periodo ottobre-dicembre 2010, favorendo lo scambio di dati ed informazioni e definendo, in via condivisa, gli indirizzi e le linee guida per la corretta ed omogenea applicazione del nuovo decreto.
In particolare, come previsto dagli articolo 3, comma 3, del decreto in parola, il Ministero, nell’ambito delle suddette riunioni, ha effettuato l’esame congiunto dei progetti preliminari di zonizzazione,di volta in volta presentati dalle Regioni, esprimendosi in merito alla conformità degli stessi agli indirizzi espressi dallo stesso tavolo di coordinamento, per la successiva formale approvazione.
La Regione Puglia – Assessorato alla Qualità dell’Ambiente e l’ARPA Puglia hanno assicurato la partecipazione dei propri rappresentanti al tavolo di coordinamento di cui innanzi.
Parallelamente, presso il Servizio Ecologia è stato attivato, in collaborazione con l’ARPA Puglia, un gruppo di lavoro per la raccolta e l’analisi e l’elaborazione dei dati necessari alla predisposizione della bozza di progetto di zonizzazione conformemente ai criteri introdotti dalla normativa (vedi Appendice I al Dlgs 155/2010). Tanto, anche in applicazione degli indirizzi di volta in volta emersi in sede di tavolo di coordinamento ministeriale. Il gruppo di lavoro si è avvalso anche dei contributi e delle informazioni fornite dal Servizio Protezione Civile – Struttura di Monitoraggio Meteo-climatico e del supporto tecnico di Innovapuglia, per la consultazione del Sistema Informativo Territoriale (SIT Puglia).
La bozza di progetto preliminare è stata predisposta dal gruppo di lavoro in fasi successive, partendo dall’analisi dei dati demografici, del carico emissivo, nonché delle caratteristiche orografiche e meteo-climatiche del territorio pugliese.
Come previsto dalla norma, si è proceduto, in primo luogo, all’individuazione degli agglomerati e, successivamente, all’individuazione delle altre zone.
L’art. 2 , lettera f), del decreto definisce agglomerato la zona costituita la un’area urbana o da un insieme di aree urbane che distano tra loro non più di qualche chilometro oppure da un’area urbana principale e dall’insieme delle aree urbani minori che dipendono da quella principale sul piano demografico, dei servizi e dei flussi di persone e merci avente:
– una popolazione superiore a 250.000 abitanti oppure,
– una popolazione inferiore a 250.000 abitanti ed una densità di popolazione per km2 superiore a 3000 abitanti.
Sulla base dei suddetti parametri e dei dati demografici ISTAT 2010 (popolazione residente) è stata individuata la zona-agglomerato di Bari, delimitata dai confini amministrativi dei Comuni di Bari ( che da solo conta una popolazione residente di circa 320.000 abitanti) e delle aree urbane minori contigue dei Comuni di Modugno, Bitritto, Valenzano, Capurso, Triggiano , distanti solo pochi chilometri dall’area urbana principale e che dipendono dal polo “attrattivo di Bari” dal punto di vista del flusso di persone, merci e delle attività produttive. Tale zona presenta caratteristiche omogenee anche in relazione alla densità abitativa, al grado di urbanizzazione.
Le altre zone sono state individuate partendo dall’analisi delle principali caratteristiche orografiche del territorio pugliese.
A tal proposito , tramite il supporto di Innovapuglia per la consultazione del Sit Puglia, si è definita una mappa del territorio suddiviso in aree omogenee, individuate raggruppando gli ambiti paesaggistici definiti nelle fasi di redazione del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale:
− Daunia e Gargano, comprendente gli ambiti paesaggistici Gargano e Subappennino Dauno;
− Murge e Capitanata, che comprende gli ambiti paesaggistici Tavoliere, Ofanto, Puglia Centrale, Altramurguia-Fossa Bradanica e Murgia dei Trulli;
− Salento e Arco Ionico, che comprende gli ambiti paesaggistici Arco Ionico Occidentale, Arco Ionico Orientale, Tavoliere Salentino e Salento delle Serre.
Tali aree sono state individuate considerando prioritariamente le componenti fisico-ambientali , ovvero la morfologia del territorio, che si contraddistingue per la sua relativa uniformità (altitudini modeste, predominio di forme appiattite o lievemente ondulate, scarsità di vere e proprie valli), in associazione con i fattori di tipo antropico (usi del suolo, reti viarie, trame agrarie, insediamenti rurali) ed amministrativo (confini comunali, provinciali).
Si è poi proceduto all’analisi delle caratteristiche meteo-climatiche. La relativa uniformità orografica del territorio e l’assenza di veri e propri rilievi ( solo l’1,4% del territorio ha quote superiori ai 700 m, mentre il 45,2% si può definire collinare ed il restante 53,7 pianeggiante) determina anche la sostanziale omogeneità climatica del territorio, caratterizzato da un clima tipicamente mediterraneo, con particolare riferimento alle fasce costiere, su cui incide l’azione mitigatrice del mare (con escursioni termiche stagionali di modesta entità). Le aree interne sono invece caratterizzate da un clima più continentale, con maggiori variazioni di temperatura tra inverno ed estate.
Grazie alle elaborazioni condotte dalla Struttura di Monitoraggio Meteoclimatico (ex Ufficio Idrografico) del Servizio Protezione Civile, sono state analizzate le mappe meteo-climatiche prodotte in base ai valori medi mensili della precipitazione e dei valori medi dei massimi e minimi mensili delle temperature, su una serie storica di rilevazioni compiute nelle singole stazioni dal 1976 al 2005, che hanno permesso di individuare delle aree meteo-climatiche omogenee.
Sono state quindi individuate le seguenti zone omogenee per caratteristiche orografiche e meteo-climatiche predominanti, delimitate dai confini amministrativi dei Comuni in esse ricadenti:
– zona di collina;
– zona di pianura.
Inoltre, considerando il carico emissivo in relazione agli inquinanti primari e secondari ( sulla base della serie storica 2005-2007 dei dati emissivi in possesso dell’ARPA Puglai) è stata individuata una ulteriore zona, denominata “zona industriale”, caratterizzata dall’ elevato carico emissivo derivante dalla concentrazione di sorgenti puntuali di tipo industriale ( poli industriali) oltre le sorgenti lineari (strade, porti ed aeroporti). Tale zona è stata delimitata sulla base dei confini amministrativi dei Comuni in cui ricadono le aree industriali (Brindisi e Taranto-Statte), nonché dei Comuni che, in base a valutazioni di tipo qualitativo sulla dispersione degli inquinanti, sarebbero maggiormente esposti alle ricadute delle emissioni prodotte da tali sorgenti.
Alla luce delle analisi e valutazioni sopra descritte, la zonizzazione del territorio ai sensi del D.lgs 155/2010 è così definita:
– Zona/agglomerato di Bari;
– Zona di collina;
– Zona di pianura;
– Zona industriale.
Tale proposta preliminare è stata illustrata in sede di tavolo di coordinamento ministeriale del 14 gennaio u.s., ricevendo parere positivo.
La proposta definitiva sarà formalmente trasmessa al Ministero e all’ISPRA per l’approvazione e la conseguente adozione da parte degli organi di governo regionale.
Last modified: Giugno 15, 2026